IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995, 31 luglio 1996 e 3 luglio 1996, recanti: "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico"; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997 recante: "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico, tra cui la scuola di specializzazione in biochimica clinica"; Visto il testo di modifica alla tipologia della scuola di specializzazione in biochimica clinica proposto a livello nazionale dai direttori della scuola; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Brescia relativamente al riordino della scuola di specializzazione in biochimica clinica, secondo la tipologia proposta a livello nazionale dai direttori della scuola; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 15 settembre 1999, all'adeguamento del percorso didattico della scuola di specializzazione in biochimica clinica alla normativa europea, suggerito dai direttori delle scuole di specializzazione in biochimica; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. Alla scuola di specializzazione in biochimica clinica sono applicate le norme comuni previste dalla tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, integrate dal punto 2.9. approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, nonche', per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1987.