IL RETTORE

  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844,
e  modificato  con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1984, n. 836 e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge  20 giugno 1935 n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936 n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982 n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visti  i  decreti  ministeriali  11 maggio  1995,  31 luglio 1996 e
3 luglio  1996,  recanti:  "Modificazioni  all'ordinamento  didattico
universitario  relativamente  alle  scuole  di  specializzazione  del
settore medico";
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 maggio  1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997 recante: "Modificazioni
all'ordinamento   didattico  universitario  relativamente  ad  alcune
scuole  di  specializzazione del settore medico, tra cui la scuola di
specializzazione in biochimica clinica";
  Visto   il  testo  di  modifica  alla  tipologia  della  scuola  di
specializzazione  in  biochimica clinica proposto a livello nazionale
dai direttori della scuola;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita'   accademiche   dell'Universita'  degli  studi  di  Brescia
relativamente   al  riordino  della  scuola  di  specializzazione  in
biochimica clinica, secondo la tipologia proposta a livello nazionale
dai direttori della scuola;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale,  nell'adunanza  del 15 settembre 1999, all'adeguamento del
percorso  didattico  della  scuola  di specializzazione in biochimica
clinica  alla normativa europea, suggerito dai direttori delle scuole
di specializzazione in biochimica;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Brescia, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  Alla   scuola   di  specializzazione  in  biochimica  clinica  sono
applicate  le  norme  comuni  previste  dalla  tab. XLV/2 allegata al
decreto   ministeriale   11 maggio  1995  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  19 luglio  1995,  integrate  dal  punto 2.9. approvato con
decreto  ministeriale  31  luglio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  209  del  6 settembre  1996,  nonche', per le parti da
queste  non  regolate,  le norme generali comuni previste dal decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22 ottobre 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1987.